FAQ AREA MULTIDISCIPLINARE
La mediazione è l’attività svolta da un terzo imparziale (Mediatore) finalizzata ad assistere due o più parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia.
L’arbitrato è una procedimento di risoluzione delle controversie di natura privata, alternativo rispetto alla giustizia ordinaria. Le parti affidano la soluzione della controversia tra loro insorta a soggetti terzi imparziali (Arbitri). Il procedimento termina con una decisione degli arbitri, detto lodo, che avrà valore di sentenza.
La mediazione è l’attività svolta da un terzo imparziale (Mediatore) finalizzata ad assistere due o più parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia. L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è vincolante tra le parti e costituisce titolo esecutivo se sottoscritto anche dagli avvocati.
La mediazione, come previsto dal D.lgs. 28/2010 e s.m., può essere:
- obbligatoria: le parti per poter procedere davanti al giudice devono aver tentato senza successo la mediazione;
- delegata: il giudice, in corso di causa, può disporre l’esperimento della mediazione;
- facoltativa o per clausola: scelta liberamente dalle parti o prevista da apposita clausola contrattuale o statutaria.
La mediazione è obbligatoria per le controversie in materia di:
condominio; diritti reali; divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto d’azienda; risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria; risarcimento del danno da diffamazione con mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi; contratti bancari, contratti finanziari.
Il Mediatore è un professionista che, in modo imparziale e senza potere decisionale, aiuta le parti nella ricerca di un accordo per la composizione della controversia.
Il Mediatore partecipa agli incontri con l’unico scopo di aiutare le parti a trovare un accordo. Non deve e non può decidere e non deve dare nessun parere tecnico sulla vicenda di cui si discute.
Il Mediatore:
- aiuta le parti a spiegare meglio i loro problemi e le rispettive pretese;
- fa dialogare le parti fra loro;
- aiuta le parti, anche con specifici incontri separati, ad individuare i propri interessi;
- incoraggia le parti a sviluppare nuovi punti di vista e nuove alternative su cui articolare, ove possibile, un accordo;
Il Mediatore è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle informazioni acquisite e alle dichiarazioni rese dalle parti durante tutto il procedimento di mediazione, anche nel corso delle sessioni separate, salvo espresso consenso della parte dichiarante.
Il Mediatore non può deporre in giudizio, o davanti ad altra autorità, sul contenuto delle informazioni o dichiarazioni apprese nel corso della mediazione.
Il Mediatore, con l’accettazione dell’incarico, deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e neutralità rispetto alle parti e alla materia della controversia.
Il Mediatore esegue personalmente la prestazione.
Avvicina le posizioni e gli interessi delle parti con l’obiettivo di migliorare le relazioni, affinché possano collaborare per raggiungere un accordo.
Il mediatore familiare è un professionista altamente qualificato che ha competenze di tipo sia giuridico che psicologico ed è inoltre esperto nelle tecniche di negoziazione. Normalmente si tratta di un avvocato, di uno psicologo o di un operatore del sociale che si è poi ulteriormente specializzato attraverso appositi corsi post laurea. Tutti i nostri mediatori hanno frequentato con profitto un master biennale accreditato dalla SIMEF (Associazione Italiana Mediatori familiari) e riconosciuto dal Forum Europeo di Ricerca e Formazione in Mediazione Familiare.
Il mediatore familiare:
- accoglie le persone ed il loro disagio;
- ascolta i bisogni e le esigenze di ciascuno;
- tiene conto del punto di vista di tutti e ne valorizza le risorse;
- aiuta le parti a comunicare in maniera rispettosa;
- stimola le persone a trasformare il conflitto in qualcosa di costruttivo nell’interesse di entrambi e dei figli;
- sottolinea l’importanza di decidere del proprio futuro in prima persona;
- mette al centro della negoziazione l’interesse dei figli;
- conduce le parti alla ricerca di un accordo personalizzato e vincolante.
Il mediatore familiare:
- non parteggia per nessuno perché è un soggetto terzo che ha una posizione imparziale rispetto agli interessi in gioco;
- non rivela a nessuno ciò che viene a sapere nel corso della mediazione perché è tenuto al segreto professionale (quindi non può nemmeno rendere testimonianza su tali circostanze);
- non giudica l’operato delle parti perché il suo compito è accogliere e consigliare, non esprimere valutazioni;
- non si occupa del passato (che non può essere più modificato) ma lavora sul presente e sul futuro (che sono ancora da costruire);
- non impone soluzioni pre-confezionate perché il suo obiettivo è ascoltare le parti ed aiutarle a trovare una soluzione personalizzata, giusta per le loro specifiche esigenze;
- non tenta di riconciliare né di separare i coniugi ma li stimola a capire ciò che realmente vogliono per se stessi e per la loro famiglia ;
- non fa terapia di coppia ma aiuta le parti a riorganizzare le loro relazioni.
La mediazione familiare è un modo civile e consapevole di affrontare e risolvere in prima persona i conflitti familiari con l’aiuto di un terzo neutrale, il mediatore, che stimola le parti a comunicare in un clima di rispetto e ad individuare e tutelare i bisogni di ciascuno e quelli della famiglia nel suo complesso, con particolare riguardo ai figli
La mediazione familiare può essere utile:
- alle coppie che intendono separarsi e desiderano concordare le condizioni della separazione (fuori dalle aule dei tribunali, in un ambiente neutro e riservato) decidendo in prima persona quale sarà il futuro proprio e dei propri figli (senza lasciarlo fare ad altri);
- a tutti coloro che, all’interno della famiglia, vivono un conflitto e vogliono tentare di risolverlo direttamente, senza delegare a ciò l’autorità giudiziaria la quale non può far altro che limitarsi ad un’analisi superficiale e standard di problematiche che invece richiedono per loro natura un’analisi più approfondita e personalizzata.
Nel corso della mediazione familiare possono essere affrontati potenzialmente tutti gli argomenti che riguardano la famiglia: sono le parti a decidere di che cosa parlare e su quali punti cercare un accordo (in caso di separazione l’argomento principale della mediazione è generalmente quello dell’affidamento, collocamento e mantenimento dei figli).
No: i figli, soprattutto se piccoli, non partecipano alle sedute di mediazione. Ai genitori spetta la responsabilità di decidere, con l’aiuto del mediatore, come riorganizzare la vita della famiglia per tutelare l’interesse dei figli ad avere, anche dopo una separazione, una madre ed un padre su cui poter contare e con i quali continuare ad avere rapporti significativi (è quello che viene definito dalla legge diritto dei figli alla bigenitorialità cioè ad avere sempre due genitori che si occupano di loro).
Generalmente il percorso di mediazione familiare si conclude con un accordo tra le parti che risolve la controversia. Se si sta negoziando una separazione tra i coniugi l’accordo ne conterrà le condizioni con riguardo sia agli aspetti economici sia all’affidamento e gestione dei figli. Tale accordo, redatto dal mediatore sulla base delle decisioni dei coniugi, rappresenta un vero e proprio impegno scritto, debitamente sottoscritto dalle parti. che dovrà poi essere portato ad un avvocato. Quest’ultimo si limiterà a riportarlo nel ricorso di separazione consensuale che depositerà presso il tribunale competente chiedendo al giudice di omologarlo (cosa che puntualmente avverrà, in tempi normalmente molto brevi, a meno che l’accordo non violi la legge o l’interesse dei figli).
Sì. Quando nasce una controversia il percorso di mediazione familiare può essere intrapreso da subito, come scelta di campo alternativa alla procedura giudiziaria (si decide cioè di optare immediatamente per un diverso strumento di risoluzione). Ma la mediazione può anche essere intrapresa successivamente all’instaurazione di una causa civile (a volte sono proprio i tempi, i modi ed i costi della giustizia a suggerire alle parti un percorso alternativo). In questo caso non vi sono particolari problemi purché la procedura giudiziaria venga immediatamente sospesa per tutta la durata del percorso mediativo.
Sì, la mediazione familiare è espressamente prevista dalla legge italiana ed in particolare dall’art. 155 sexies della legge n. 54 del 2006.
Le statistiche confermano che gli accordi raggiunti dalle parti in mediazione sono più solidi nel tempo (cioè maggiormente rispettati dalle parti) rispetto alle decisioni del giudice. Ciò dipende dal fatto che tali accordi derivano dalla comune volontà dei soggetti interessati e non sono imposte da un soggetto terzo, che non conosce fino in fondo le effettive esigenze e dinamiche di quella specifica famiglia.
Il CTU (Consulente tecnico di Ufficio) è un libero professionista appartenente ad un Albo od Ordine professionale, è una figura ausiliaria del giudice, super partes, scelta da appositi registri del Tribunale in cui è iscritto e che presta giuramento. La consulenza del CTU viene richiesta dal giudice in materie per le quali è necessaria una conoscenza specialistica. Il ruolo del CTP (Consulente Tecnico di Parte) è invece quello di prestare la propria opera di consulenza, non tanto per il Giudice, ma per le parti in causa. Sarà ognuna di esse a decidere a quale libero professionista conferire l’incarico peritale che dovrà affiancare il consulente d’ufficio e, per mezzo delle proprie conoscenze ed esperienze in un determinato settore tecnico, potrà sostenere o criticare le osservazioni da lui fornite.
In caso di separazione o divorzio, la materia più frequente su cui è chiamato a rispondere il consulente è l’affidamento dei figli e la valutazione della genitorialità. In questi casi è altamente consigliato farsi assistere da un Consulente di Parte.
La consulenza risponde ai quesiti del giudice ed è limitata all’iter processuale. La terapia, invece, può aiutare e supportare in momenti difficili quali separazioni e divorzi, essendo volontaria e personale. E’ possibile però, che dopo una CTU, qualora emergano problematiche particolari, possa essere imposta dal giudice.
Certamente e qualora vi affidaste al nostro studio potrete essere seguiti da Psicologi Clinici altamente preparati.
Si, la richiesta può essere fatta da terzi, ma per poter effettuare una consulenza il CTP deve confrontarsi con la persona interessata.
La mediazione è l’attività svolta da un terzo imparziale (Mediatore) finalizzata ad assistere due o più parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia.
L’arbitrato è una procedimento di risoluzione delle controversie di natura privata, alternativo rispetto alla giustizia ordinaria. Le parti affidano la soluzione della controversia tra loro insorta a soggetti terzi imparziali (Arbitri). Il procedimento termina con una decisione degli arbitri, detto lodo, che avrà valore di sentenza.
La mediazione è l’attività svolta da un terzo imparziale (Mediatore) finalizzata ad assistere due o più parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia. L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è vincolante tra le parti e costituisce titolo esecutivo se sottoscritto anche dagli avvocati.
La mediazione, come previsto dal D.lgs. 28/2010 e s.m., può essere:
- obbligatoria: le parti per poter procedere davanti al giudice devono aver tentato senza successo la mediazione;
- delegata: il giudice, in corso di causa, può disporre l’esperimento della mediazione;
- facoltativa o per clausola: scelta liberamente dalle parti o prevista da apposita clausola contrattuale o statutaria.
La mediazione è obbligatoria per le controversie in materia di:
condominio; diritti reali; divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto d’azienda; risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria; risarcimento del danno da diffamazione con mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi; contratti bancari, contratti finanziari.
Il Mediatore è un professionista che, in modo imparziale e senza potere decisionale, aiuta le parti nella ricerca di un accordo per la composizione della controversia.
Il Mediatore partecipa agli incontri con l’unico scopo di aiutare le parti a trovare un accordo. Non deve e non può decidere e non deve dare nessun parere tecnico sulla vicenda di cui si discute.
Il Mediatore:
- aiuta le parti a spiegare meglio i loro problemi e le rispettive pretese;
- fa dialogare le parti fra loro;
- aiuta le parti, anche con specifici incontri separati, ad individuare i propri interessi;
- incoraggia le parti a sviluppare nuovi punti di vista e nuove alternative su cui articolare, ove possibile, un accordo;
Il Mediatore è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle informazioni acquisite e alle dichiarazioni rese dalle parti durante tutto il procedimento di mediazione, anche nel corso delle sessioni separate, salvo espresso consenso della parte dichiarante.
Il Mediatore non può deporre in giudizio, o davanti ad altra autorità, sul contenuto delle informazioni o dichiarazioni apprese nel corso della mediazione.
Il Mediatore, con l’accettazione dell’incarico, deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e neutralità rispetto alle parti e alla materia della controversia.
Il Mediatore esegue personalmente la prestazione.
Avvicina le posizioni e gli interessi delle parti con l’obiettivo di migliorare le relazioni, affinché possano collaborare per raggiungere un accordo.
Il mediatore familiare è un professionista altamente qualificato che ha competenze di tipo sia giuridico che psicologico ed è inoltre esperto nelle tecniche di negoziazione. Normalmente si tratta di un avvocato, di uno psicologo o di un operatore del sociale che si è poi ulteriormente specializzato attraverso appositi corsi post laurea. Tutti i nostri mediatori hanno frequentato con profitto un master biennale accreditato dalla SIMEF (Associazione Italiana Mediatori familiari) e riconosciuto dal Forum Europeo di Ricerca e Formazione in Mediazione Familiare.
Il mediatore familiare:
- accoglie le persone ed il loro disagio;
- ascolta i bisogni e le esigenze di ciascuno;
- tiene conto del punto di vista di tutti e ne valorizza le risorse;
- aiuta le parti a comunicare in maniera rispettosa;
- stimola le persone a trasformare il conflitto in qualcosa di costruttivo nell’interesse di entrambi e dei figli;
- sottolinea l’importanza di decidere del proprio futuro in prima persona;
- mette al centro della negoziazione l’interesse dei figli;
- conduce le parti alla ricerca di un accordo personalizzato e vincolante.
Il mediatore familiare:
- non parteggia per nessuno perché è un soggetto terzo che ha una posizione imparziale rispetto agli interessi in gioco;
- non rivela a nessuno ciò che viene a sapere nel corso della mediazione perché è tenuto al segreto professionale (quindi non può nemmeno rendere testimonianza su tali circostanze);
- non giudica l’operato delle parti perché il suo compito è accogliere e consigliare, non esprimere valutazioni;
- non si occupa del passato (che non può essere più modificato) ma lavora sul presente e sul futuro (che sono ancora da costruire);
- non impone soluzioni pre-confezionate perché il suo obiettivo è ascoltare le parti ed aiutarle a trovare una soluzione personalizzata, giusta per le loro specifiche esigenze;
- non tenta di riconciliare né di separare i coniugi ma li stimola a capire ciò che realmente vogliono per se stessi e per la loro famiglia ;
- non fa terapia di coppia ma aiuta le parti a riorganizzare le loro relazioni.
La mediazione familiare è un modo civile e consapevole di affrontare e risolvere in prima persona i conflitti familiari con l’aiuto di un terzo neutrale, il mediatore, che stimola le parti a comunicare in un clima di rispetto e ad individuare e tutelare i bisogni di ciascuno e quelli della famiglia nel suo complesso, con particolare riguardo ai figli
La mediazione familiare può essere utile:
- alle coppie che intendono separarsi e desiderano concordare le condizioni della separazione (fuori dalle aule dei tribunali, in un ambiente neutro e riservato) decidendo in prima persona quale sarà il futuro proprio e dei propri figli (senza lasciarlo fare ad altri);
- a tutti coloro che, all’interno della famiglia, vivono un conflitto e vogliono tentare di risolverlo direttamente, senza delegare a ciò l’autorità giudiziaria la quale non può far altro che limitarsi ad un’analisi superficiale e standard di problematiche che invece richiedono per loro natura un’analisi più approfondita e personalizzata.
Nel corso della mediazione familiare possono essere affrontati potenzialmente tutti gli argomenti che riguardano la famiglia: sono le parti a decidere di che cosa parlare e su quali punti cercare un accordo (in caso di separazione l’argomento principale della mediazione è generalmente quello dell’affidamento, collocamento e mantenimento dei figli).
No: i figli, soprattutto se piccoli, non partecipano alle sedute di mediazione. Ai genitori spetta la responsabilità di decidere, con l’aiuto del mediatore, come riorganizzare la vita della famiglia per tutelare l’interesse dei figli ad avere, anche dopo una separazione, una madre ed un padre su cui poter contare e con i quali continuare ad avere rapporti significativi (è quello che viene definito dalla legge diritto dei figli alla bigenitorialità cioè ad avere sempre due genitori che si occupano di loro).
Generalmente il percorso di mediazione familiare si conclude con un accordo tra le parti che risolve la controversia. Se si sta negoziando una separazione tra i coniugi l’accordo ne conterrà le condizioni con riguardo sia agli aspetti economici sia all’affidamento e gestione dei figli. Tale accordo, redatto dal mediatore sulla base delle decisioni dei coniugi, rappresenta un vero e proprio impegno scritto, debitamente sottoscritto dalle parti. che dovrà poi essere portato ad un avvocato. Quest’ultimo si limiterà a riportarlo nel ricorso di separazione consensuale che depositerà presso il tribunale competente chiedendo al giudice di omologarlo (cosa che puntualmente avverrà, in tempi normalmente molto brevi, a meno che l’accordo non violi la legge o l’interesse dei figli).
Sì. Quando nasce una controversia il percorso di mediazione familiare può essere intrapreso da subito, come scelta di campo alternativa alla procedura giudiziaria (si decide cioè di optare immediatamente per un diverso strumento di risoluzione). Ma la mediazione può anche essere intrapresa successivamente all’instaurazione di una causa civile (a volte sono proprio i tempi, i modi ed i costi della giustizia a suggerire alle parti un percorso alternativo). In questo caso non vi sono particolari problemi purché la procedura giudiziaria venga immediatamente sospesa per tutta la durata del percorso mediativo.
Sì, la mediazione familiare è espressamente prevista dalla legge italiana ed in particolare dall’art. 155 sexies della legge n. 54 del 2006.
Le statistiche confermano che gli accordi raggiunti dalle parti in mediazione sono più solidi nel tempo (cioè maggiormente rispettati dalle parti) rispetto alle decisioni del giudice. Ciò dipende dal fatto che tali accordi derivano dalla comune volontà dei soggetti interessati e non sono imposte da un soggetto terzo, che non conosce fino in fondo le effettive esigenze e dinamiche di quella specifica famiglia.
Il CTU (Consulente tecnico di Ufficio) è un libero professionista appartenente ad un Albo od Ordine professionale, è una figura ausiliaria del giudice, super partes, scelta da appositi registri del Tribunale in cui è iscritto e che presta giuramento. La consulenza del CTU viene richiesta dal giudice in materie per le quali è necessaria una conoscenza specialistica. Il ruolo del CTP (Consulente Tecnico di Parte) è invece quello di prestare la propria opera di consulenza, non tanto per il Giudice, ma per le parti in causa. Sarà ognuna di esse a decidere a quale libero professionista conferire l’incarico peritale che dovrà affiancare il consulente d’ufficio e, per mezzo delle proprie conoscenze ed esperienze in un determinato settore tecnico, potrà sostenere o criticare le osservazioni da lui fornite.
In caso di separazione o divorzio, la materia più frequente su cui è chiamato a rispondere il consulente è l’affidamento dei figli e la valutazione della genitorialità. In questi casi è altamente consigliato farsi assistere da un Consulente di Parte.
La consulenza risponde ai quesiti del giudice ed è limitata all’iter processuale. La terapia, invece, può aiutare e supportare in momenti difficili quali separazioni e divorzi, essendo volontaria e personale. E’ possibile però, che dopo una CTU, qualora emergano problematiche particolari, possa essere imposta dal giudice.
Certamente e qualora vi affidaste al nostro studio potrete essere seguiti da Psicologi Clinici altamente preparati.
Si, la richiesta può essere fatta da terzi, ma per poter effettuare una consulenza il CTP deve confrontarsi con la persona interessata.
Nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa a quale porto approdare
Seneca